sabato, 18 Maggio 2024
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Palermo, barriere architettoniche per nuovi impianti di illuminazione in due strade cittadine

Una segnalazione relativa alle barriere architettoniche create nei marciapiede della città dal nuovo impianto di illuminazione in Via Principe di Palagonia, tratto tra Via Guido D'Arezzo e via Principe di Paternò. Analoga problematica in via Sferracavallo

L’Associazione Compa segnala che, in via Principe di Palagonia, tratto tra via Guido D’Arezzo e via Principe di Paternò, sono stati installati dei punti luce del nuovo impianto di illuminazione. Impianto sicuramente necessario, vista la difficoltà che ha AMG a riparare i punti luce spenti e la frequenza con cui si rispengono una volta aggiustati.

Ma, in un marciapiede già così stretto di suo, è possibile installare un palo che di fatto sbarra la strada?

In un mondo che si evolve verso l’eliminazione delle barriere architettoniche, è normale creare un nuovo impianto che non fa passare neanche un pedone? 

Si chiede l’Associazione cittadina: è possibile spostare il palo creando una sporgenza del marciapiede verso la strada che, anzi, renderebbe più ordinata la sede di parcheggio auto, liberando il transito a pedoni e chiunque voglia passare di là? E, si chiede anche se sia possibile sanzionare il Direttore dei lavori e la Ditta che ha effettuato l’installazione, contravvenendo all’art. 20 comma 3 codice della strada: “Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”.

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