venerdì, 29 Marzo 2024
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HomesocialeTar Lazio riconosce ragioni di Rap su gestione vasche di Bellolampo

Tar Lazio riconosce ragioni di Rap su gestione vasche di Bellolampo

Con sentenza del 3 ottobre ’14, il Tar Lazio (sezione Prima) sede di Roma ha accolto i ricorsi presentati dalla Rap contro le disposizioni adottate nel 2013 dall’allora Commissario Straordinario dott. Marco Lupo. Più in particolare sono state annullate gli effetti dei provvedimenti dove si prevedeva che gli interventi (sostitutivi)posti in essere per la gestione delle vecchie vasche esaurite sarebbero ricaduti “in danno” a  RAP.

Orbene, il Tar Lazio ha accolto i ricorsi della Rap non soltanto  riscontrando “la lamentata carenza di istruttoria e motivazione” da parte della struttura commissariale ma, anche, riconoscendo che Rap, essendo estranea a fatti imputabili a gestioni precedenti, non poteva essere ritenuta responsabile della c.d. attività di post gestione.

Atteso che “Il Commissario delegato (…) avrebbe dovuto(…) approfondire in contraddittorio con i soggetti interessati (…) il profilo riguardante gli oneri di gestione dalla parte esaurita della discarica di Bellolampo (…)  cfr. sent. 10175/14 R.P.C. e n°01906/2014 R.R.

“Si è fatta definitivamente chiarezza su una questione delicata legata alla discarica di Bellolampo – spiega il presidente della Rap Sergio Marino – eravamo del tutto convinti che questi oneri di gestione non potevano essere di competenza della nuova società Rap”.

A seguire stralcio di sentenza

Omissis… “La circostanza per la quale, quindi, Rap Spa sia stata individuata come esecutore materia di attività riguardante anche la vecchia discarica si basa unicamente sulla situazione emergenziale più volte  ricordata, ma non può fondare anche l’immotivata conclusione, per la quale essa era individuata come “ ordinario” soggetto gestore subentrato “tout court” alla precedente gestione non risultando approfondite le problematiche relative alla proprietà della discarica stessa e ai relativi oneri di gestione per la parte esaurita di essa.

Il commissario delegato, quindi, avrebbe dovuto approfondire, in contraddittorio con tutti i soggetti interessati  il profilo riguardante gli oneri di gestione della parte esaurita della discarica di Bellolampo, inserendo una congrua motivazione in eventuali ulteriori provvedimenti in punto di imputazione dei relativi costi, esaminando anche la struttura e ripartizione dei cosiddetti fondi FAS e del fondo appositamente costituito presso l’Amia spa a suo tempo proprio per la fase di post-gestione dell’impianto. In conclusione poiché l’esecuzione in danno, presuppone un definitivo accertamento delle responsabilità nella gestione specifica delle operazioni correlate alla fase di chiusura della vecchia parte di discarica che dal contesto dei provvedimenti impugnati non si evince”.

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