sabato, 20 Aprile 2024
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Alcolici e Movida: nuova ordinanza del Sindaco Orlando

Ecco anche l'esito dei controlli

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza in tema di vendita di alcolici nei locali pubblici che ricalca quella precedentemente emanata.
L’osservanza della precedente ordinanza emanata dal sindaco è stata verificata con dei controlli da parte della polizia municipale che in alcuni casi ha operato con interventi interforze, in particolare con l’Arma dei Carabinieri.

Questi controllo hanno determinato 20 sanzioni amministrative di cui 2 per chiusura dell’attività commerciale oltre l’orario stabilito e una per vendita di alcolici dopo la mezzanotte. Cinque sono stati i sequestri amministrativi, una comunicazione di notizia di reato e una persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria.

“I controlli – ha dichiarato il sindaco Orlando –  hanno dimostrato l’efficacia dell’ordinanza che era stata frutto di un confronto con gli esercenti e che ha mirato a tutelare un giusto equilibrio fra le esigenze e i diritti dei residenti nelle aree della Movida, degli avventori e dei commercianti. Purtroppo i dati sulla diffusione del Covid-19, come quelli provenienti da molte città che hanno aperto in modo incondizionato i locali pubblici, ci confermano che non si può abbassare la guardia e che è invece necessario mantenere alta l’attenzione contro il pericolo del virus. Allo stesso tempo occorre continuare a dare regole equilibrate per evitare che una Movida selvaggia sia causa di tensioni sociali”.

Ecco uno stralcio del documento

E’ fatto obbligo all’esercente l’attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio e il numero massimo di soggetti ricevibili all’interno del locale e il rispetto di tutte le linee guida in materia.
Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all’art. 50, comma 7 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si indica il Comune di Palermo come
Amministrazione competente, si indica come oggetto: limitazioni in materia di orari di vendita, si indica l’Ufficio “AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio SUAP” ed il relativo Dirigente, quale responsabile del procedimento, nonché l’Ufficio dove prendere visione degli atti.

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